Diritti e doveri del paziente
DIRITTI DEL PAZIENTE
Art. 1 Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione,nel rispetto della dignita umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.
Art. 2 In particolare, durante la degenza ha il diritto ad essere sempre individuatocon il proprio nome e cognome anziché, secondo una prassi che non può essere piùtollerata, col numero o col nome della propria malattia. Ha, altresì, diritto di essereinterpellato con la particella pronominale "Lei".
Art. 3 Il paziente ha il diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alleprestazioni erogate dalla stessa, alle modalità di accesso ed alle relative competenze. l.ostesso ha il diritto di poter identificare immediatamente le persone che lo hanno in cura.
Art. 4 Il paziente ha il diritto di ottenere dal sanitario che lo cura, informazionicomplete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia propostaed alla relativa prognosi.
Art. 5 In particolare, salvo casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportarepericolo perla salute, il paziente ha il diritto di ricevere le notizie che gli permettano diesprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapieo interventi; dette informazioni debbono concernere anche i possibili rischi o disagiconseguenti al trattamento. Ove il sanitario raggiunga il motivato convincimentodelI'inopportunità di una informazione diretta, la stessa dovra essere fornita, salvol'espresso diniego del paziente, ai familiari o a coloro che esercitano potestà tutoria.Tali informazioni saranno fornite ai parenti dal personale medico in orari stabilitidai reparti.
Art. 6 Il paziente ha, altresì, diritto ad essere informato sulla possibilità di indaginie trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre strutture. Ove il paziente non sia ingrado di determinarsi autonomamente, le stesse informazioni dovranno essere fornitealle persone di cui all’art. precedente.
Art. 7 Il paziente ha il diritto di ottenere che informazioni relative alla propriamalattia ed ogni altra circostanza che lo riguardano rimangano segrete.
Art. 8 Il paziente ha il diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamenteesaminati, ed essere tempestivamente informato suIl’esito degli stessi.
DIRITTO ALL'ANONIMATO IN CASO DI PARTO / INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA
È un diritto mantenere I’anonimato al momento del parto (D.M. del 12/5/92). Chi non desidera comunicare le proprie generalità, deve informare l’ostetrica. In tal caso, la nascita del bambino è segnalata al Tribunale dei Minori per porlo in stato diaffidamento e, successivamente, di adottabilita. Il diritto alI‘anonimato vale anche per le donne che effettuino I’interruzione dellagravidanza (Legge 194/75).
BAMBINI RICOVERATI
Il bambino in età pediatrica, durante il periodo di ricovero, ha il diritto di avereaccanto, di giorno e di notte, un genitore o una persona di sua fiducia cui è legatoaffettivamente. Il genitore che allatta può usufruire gratuitamente del vitto ospedalierodel reparto
DOVERI DEL PAZIENTE
Art. 1 Il cittadino malato quando accede ad una struttura sanitaria delI’AziendaOspedaliera, è invitato ad assumere un comportamento responsabile in ognimomento nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri malati, con la volontadi collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico e con la direzionesanitaria della sede in cui si trova.
Art. 2 L’accesso in ospedale o in un’aItra struttura sanitaria esprime, da parte delcittadino—paziente un rapporto di fiducia e di rispetto verso il personale sanitario,presupposto indispensabile per l‘impostazione di un corretto programma terapeuticoed assistenziale.
Art. 3 È un dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sullapropria intenzione di rinunciare secondo la propria volonta, a cure e prestazionisanitarie programmate affinché possano essere evitati sprechi di tempo e risorse.
Art. 4 Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degliarredi che si trovano aIl’interno della struttura ospedaliera, ritenendo gli stessipatrimonio di tutti e, quindi, anche propri.
Art. 5 Chiunque si trovi in una struttura sanitaria delI‘Azienda Ospedaliera èchiamato al rispetto degli orari delle visite stabiliti dalla Direzione Sanitaria, al fine di permetterelo svolgimento della normale attività assistenziale terapeutica e favorire la quiete e ilriposo degli altri pazienti. Si ricorda, inoltre, che per motivi igienico—sanitari e per ilrispetto degli altri degenti presenti nella stanza ospedaliera è indispensabile evitarel'affolIamento intorno al letto.
Art. 6 Per motivi di sicurezza igienico—sanitari nei confronti dei bambini, sisconsigliano le visite in Ospedale dei minori di anni 12. Situazioni eccezionali di particolare risvolto emotivo potranno essere prese inconsiderazione rivolgendosi al personale medico del reparto.
Art. 7 In situazioni di particolare necessità, le visite al degente al di fuori deIl’orarioprestabilito dovranno essere autorizzate con permesso scritto rilasciato dal Primarioo da una persona da lui delegata. In tal caso il familiare autorizzato dovrà uniformarsialle regole del reparto ed avere un comportamento consono, al contempo la massimacollaborazione con gli operatori sanitari.
Art. 8 Nella considerazione di essere parte di una comunità, è opportuno evitarequalsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altridegenti (rumori, luci accese, radioline con volume alto, etc.)
Art. 9 È dovere rispettare il riposo, sia giornaliero che notturno, degli altri degenti.Per coloro che desiderano svolgere eventuali attivita ricreative sono disponibili le salesoggiorno ubicate alI'interno di ogni reparto.
Art. 10 In ospedale è vietato fumare. Il rispetto di tale disposizione è un atto diaccettazione della presenza degli altri ed un sano, stile di vivere nella struttura ospe-daliera.
Art. 11 l.‘organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria nella quale siaccede devono essere rispettati in ogni circostanza, Le prestazioni sanitarie richiestein tempi e modi non corretti determinano un notevole dissenxizio per tutta l’utenza.
Art. 12 È opportuno che i pazienti ed i visitatori si spostino alI'interno della strutturaospedaliera utilizzando i percorsi risenxati ad essi, raggiungendo direttamente le sedidi loro stretto interesse.
Art. 13 Il personale sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispettarele norme enunciate, per il buon andamento del reparto ed il benessere del cittadinomalato.
Art. 14 Il cittadino ha diritto ad una corretta informazione sulI’organizzazione dellastruttura sanitaria, ma e anche suo preciso dovere informarsi nei tempi e nelle sediopportune.















